Lilla De Angelis

L’articolo 1614 del codice civile stabilisce che, nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno: gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Dunque lei figlia, se non ha formalmente rinunciato all’eredità, anche se non conviveva con suo padre defunto da più di 25 anni, era tenuta ad esercitare il recesso con comunicazione di preavviso di disdetta entro tre mesi dalla morte del genitore.

Recesso che, come ci scrive, lei ha esercitato immediatamente: ebbene, ciò non toglie che dovrà comunque corrispondere ad Aler il canone di locazione del mese in cui ha comunicato il recesso e dei tre mesi successivi che costituiscono la durata minima del preavviso.

Singolare è invece la presunta comunicazione verbale, da parte dell’impiegato ALER, secondo la quale quanto dovuto è richiesto a causa del periodo particolare che stiamo vivendo: preferiamo, se quanto riferito fosse vero, e non abbiamo motivo di dubitarne, non commentare.

Piuttosto, i canoni di preavviso post mortem assegnatario dovrebbero essere sempre pretesi dagli eredi: l’eccezione, invece, dovrebbe applicarsi proprio durante questa maledetta emergenza sanitaria da coronavirus, quando la gente normale riesce a malapena a pagare l’affitto dell’abitazione in cui vive e figuriamoci se può accollarsi anche l’onere ulteriore di saldare tre/quattro mensilità di affitto per la casa occupata dal genitore deceduto.


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