Giorgio Martini

Com’è noto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’ente che eroga la prestazione previdenziale, l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (ad esempio, l’imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

Il pensionato, dunque, è tenuto a presentare istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell’imposta italiana da operare sulla pensione, percepita da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente. Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

La premessa, solo per dire che l’ente che eroga la prestazione previdenziale, anche se non applicherà la ritenuta d’acconto e non effettuerà il conguaglio annuale, conosce perfettamente la tassazione complessiva che, al momento, verrà applicata nel paese estero sul reddito da pensione. In questo modo, potrà essere determinato l’importo del rateo mensile netto (su 13 mensilità) e la quota da versare al creditore pignorante calcolata sul rateo (netto rispetto agli oneri fiscali dovuti e le detrazioni eventualmente spettanti nel paese di residenza), eccedente il minimo vitale (ovvero, l’importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà).

Il giudice, si limiterà, nella fase di assegnazione al creditore procedente della quota di pensione del debitore, a determinare se, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile e alle speciali leggi vigenti in materia previdenziale, al rateo netto mensile (spetterà alla Cassa previdenziale determinarne l’importo, dopo l’istanza del pensionato) eccedente il minimo vitale non pignorabile, dovrà essere applicato un prelievo del 20% (massimo) o minore.


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