Genny Manfredi

Con la DSU/ISEE corrente, la situazione reddituale dell’ISEE viene calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure, sulla base degli ultimi dodici mesi (se l’interruzione del trattamento previdenziale, assistenziale e/o indennitario come la NASpI, è intervenuto da più di dodici mesi).

Ora, per poter richiedere l’ISEE corrente, il lavoratore dipendente deve:

a) registrare una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente;

b) oppure, deve dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro,

Per le dichiarazioni presentate nel 2020, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2018.

E’ evidente allora che se un soggetto viene licenziato nel 2019 in base alla condizione b) può ottenere l’ISEE corrente nel 2019; in base alla condizione a) continua ad aver diritto all’ISEE corrente anche nel 2020, se i redditi percepiti nel corso del 2018 (l’Isee ordinario è riferito ai redditi dichiarati con il 730 2019 – anno di imposta 2018) si presumono essere superiori del 25% rispetto a quelli percepiti con la NASpI nel corso degli ultimi dodici mesi rispetto alla data di presentazione della DSU.

Come si effettua la comparazione fra i redditi percepiti con attività di lavoro nel 2018 e la NASpI erogata negli ultimi 12 mesi? L’INPS, che conosce tutti i dati necessari (indennità NASpI erogata negli ultimi dodici mesi e reddito conseguito nell’anno di imposta 2018, estratto dall’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate) calcola l’ISEE corrente e lo valida se, e solo se, la condizione sopra enunciata è soddisfatta.


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