Rosaria Proietti

Il trattamento di Fine Servizio (TFS – destinato ai dipendenti pubblici), così come il Trattamento di Fine Rapporto (TFR – destinato ai dipendenti privati) può esser pignorato nella misura del 20%. Infatti, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Ne discende che. in tema di crediti di natura ordinaria (prestiti di banche e/o finanziarie) il TFS può essere pignorato per un quinto dal primo creditore procedente: i creditori di natura ordinaria intervenuti successivamente non potranno prelevare dal TFS.

Naturalmente, stiamo parlando di pignoramento: nulla toglie che il cessionario del quinto dello stipendio e/o l’erogatore di un prestito delega possano preventivamente vincolare il TFS con quote a loro favore a garanzia dei propri crediti (quote che, per questo, risultano successivamente impignorabili), attraverso un contratto fra le parti e senza che debba intervenire il giudice per l’assegnazione coattiva.

Cosa accade quando il TFS (o quanto ne residua a valle di pignoramenti o prelievi delle quote vincolate) viene accreditato in conto corrente? Alla domanda fornisce risposta sempre l’articolo 545 del codice di procedura civile, laddove stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.

Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, il TFS potrà essere pignorato solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo (si fa per dire) per l’importo eccedente 1.379,49 euro.

Insomma, qualsiasi sia l’entità del TFS (superiore al triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale), il creditore deve lasciare almeno 1.379,49 euro nel saldo di conto corrente.

Per quanto fin qui esposto, le procedure di pignoramento del TFS sono inquadrate nel pignoramento verso terzi e differiscono a seconda che il terzo sia il datore di lavoro (prima dell’accredito in conto corrnte del TFS) oppure la banca (dopo l’accredito del TFS in conto corrente).


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