Giorgio Martini

Va innanzitutto precisato che per contestare la presunta circostanza che lo stipendio sia sceso sotto il 50% della retribuzione mensile, bisogna considerare l’importo in busta paga al netto degli oneri fiscali e contributivi e da tale importo detrarre la quota destinata a servire il pignoramento in corso e la rata mensile di rimborso per il prestito dietro cessione del quinto. Così ragionando, si renderà conto che lo stipendio accreditato in conto corrente viaggia intorno al 60% del netto a monte di pignoramento e cessione del quinto.

Le rate a rimborso di prestito delega, mutuo casa ed altri prestiti, non possono entrare nel computo di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile, e che consentirebbe di eccepire, innanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente, l’illegittimità dei prelievi operati dal datore di lavoro benche disposti in osservanza di un provvedimento esecutivo.

Ora, data la situazione, andare in pensione anticipata (quota 100) sembrerebbe un suicidio, considerando che lo stipendio è, in genere, sensibilmente maggiore rispetto al rateo mensile di pensione. Ma non è proprio così, dal momento che:

  • il pignoramento dello stipendio in corso dovrà essere rinnovato verso l’INPS e dovrà adattarsi al 20% del rateo pensionistico: in particolare al 20% della pensione che eccede il minimo vitale (articolo 545 del codice di procedura civile);
  • anche il creditore cessionario del quinto dovrà ridurre la rata di rimborso al 20% della pensione netta percepita dal debitore (articolo 43 DPR 180/1950);
  • il creditore titolare del prestito delega potrà regolare il rimborso solo in via extragiudiziale e, qualora il debitore non pagasse, nell’ipotesi che il pignoramento dello stipendio sia stato disposto per debiti ordinari, ovvero verso banche finanziarie e privati cittadini, il creditore titolare del prestito delega si troverebbe a dover attendere il completo soddisfacimento del creditore che ha già pignorato lo stipendio.

Pertanto con questa mossa (pensione quota 100) lei, pur dovendosi accontentare di un introito mensile minore rispetto allo stipendio, elimina la rata del prestito delega, riduce proporzionalmente il prelievo per cessione del quinto e riduce, più che proporzionalmente, il prelievo per pignoramento e cessione del quinto.

Insomma, andando in pensione con quota 100 lei riesce a posporre l’onere per il rimborso del prestito delega In pratica, la rata di rimborso del prestito delega si accoderà al prelievo per pignoramento e non viaggerà in parallelo al prelievo per pignoramento. Ed inoltre riesce ad alleggerire l’onere del pignoramento in modo complessivamente più che proporzionale rispetto alla retribuzione stipendiale.

Resta il problema del mutuo impagato: lo scenario che lei intravede, di espropriazione immobiliare, è concreto ed imminente: il consiglio è quello di rivolgersi ad un organismo preposto alla composizione delle crisi da sovraindebitamento e chiedere al giudice di alienare, ex legge 3/2012, l’immobile con una vendita convenzionale effettuata dal liquidatore nominato dal tribunale, senza passare per la vendita all’asta che, come sappiamo, comporta il più delle volte un ricavato vile.

Con il ricavato della vendita della casa acquistata con il mutuo, pagato il debito alla banca ed eliminata la rata mensile per soddisfare il rimborso del mutuo, potrebbe assicurare un appartamento in fitto a lei e ai propri familiari e vivere con la pensione, seppur decurtata del 40%, ma senza ulteriori rate a cui provvedere.


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