Marzia Ciunfrini

Ai sensi dell’articolo 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

Tuttavia, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legge 18/2020 (Decreto Cura Italia), ed in particolare dall’articolo 83 del provvedimento (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) il conteggio dei 90 giorni va fermato il giorno 9 marzo (che, pertanto, si esclude) e ripreso a partire dal 16 aprile.

L’articolo 36 del decreto legge 23/2020 (Decreto Liquidità), in vigore dal 9 aprile 2020, ha successivamente stabilito che Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020, è prorogato all’11 maggio 2020.

Quindi, per stabilire l’inefficacia del precetto, il conteggio dei 90 giorni deve escludere il periodo compreso fra il 15 aprile e l’11 maggio 2020.


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