Genny Manfredi

Quando si richiede il reddito di cittadinanza, come sappiamo, viene analizzata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per determinare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare a cui il richiedente appartiene.

Uno dei requisiti per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza è il valore, ai fini IMU, di una eventuale casa di proprietà (patrimonio immobiliare) diversa dalla casa di abitazione, che non deve risultare superiore ad una soglia di euro 30 mila (articolo 2, comma 1, lettera b, punto 3, decreto legge 4/2019).

In pratica, se il nucleo familiare risiede nella casa di proprietà (di uno dei suoi componenti), quando si calcola il patrimonio immobiliare ISP, dal valore IMU dell’appartamento viene sottratta una franchigia di 52 mila euro. Altrimenti, qualora uno dei componenti richiedente il reddito di cittadinanza, risultasse possedere una casa di proprietà, non occupata dal nucleo familiare di appartenenza, tale meccanismo di detrazione non verrebbe applicato.

Pertanto, ammesso che le sia concesso il reddito di cittadinanza pur essendo proprietario della casa in cui risiede, una volta acquisito in affitto (o in comodato) altra abitazione e stabilitavi la residenza, lei rischia di perdere il beneficio, dal momento che il suo patrimonio immobiliare risulterebbe, quasi sicuramente, superiore a 30 mila euro.


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