Per le auto in car sharing è prevista, per legge, la polizza Kasko, che estende l’indennizzo ai danni subiti dall’auto, a prescindere dalla responsabilità del conducente o di terzi, e soprattutto a quelli eventualmente subiti dal veicolo ad opera di ignoti durante la sosta, peraltro, incustodita. Quindi, al massimo, ci sarebbe da pagare una piccola franchigia e non l’intero costo della riparazione, ammesso, e non concesso, fosse riconosciuta la responsabilità del sinistro dall’utilizzatore che per ultimo si è servito del veicolo prima dell’accertamento del danno.
Il suggerimento, pertanto, è quello di interrompere lo scambio via e-mail e di inviare alla società di car sharing una formale raccomandata AR, con la quale dichiara di aver ricevuto la fattura, ma di non riconoscere – come già chiarito nella corrispondenza intercorsa via e-mail – la responsabilità del sinistro, di aver lasciato il veicolo in sosta, alla fine della condivisione, in perfette condizioni (come potrà essere provato attraverso escussione di testi, qualora ciò si rendesse necessario) e che il sinistro, ove accertato, è da ricondurre alla responsabilità di ignoti nel periodo di sosta incustodita fra l’ora in cui è terminato il noleggio e quella in cui è stato rilevato il danno. Punto.
Il tutto senza entrare nel merito di particolari irrilevanti, quali l’esposizione della luce nelle foto del danno provocato dal sinistro addebitato.
Si tratta, comunque, di un banale tentativo di spillare soldi al primo sprovveduto: infatti, la richiesta di pagamento, per essere valida da un punto di vista legale, deve essere inviata con raccomandata AR, a meno che lei non disponga almeno di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Per il futuro, ignorare sempre pretese pervenute tramite e-mail di posta semplice.
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