Marzia Ciunfrini

L’articolo 2053 del codice civile è molto chiaro in proposito: il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina.

In effetti, un muro di sostegno, nella normalità dei casi, non rovina che per vizio di costruzione o difetto di riparazioni (a meno che non intervenga terremoto).

Ora la responsabilità del costruttore è limitata nel tempo ed è ovvio che il proprietario (o i comproprietari, come nella fattispecie) che hanno acquistato dal costruttore il muro di sostegno, hanno il dovere di assicurarsi della solidità di essi in ogni parte, ad evitare il pregiu­dizio dei terzi, e se tanto omette si trova in colpa.

Per quanto poi concerne la manutenzione, che la mancanza di riparazioni ponga in colpa i comproprietari è egualmente chiaro ed intuitivo.

Dalla responsabilità penale e dall’obbligo di risarcire i terzi danneggiati dal crollo non salvano la richiesta giudiziale di ATP, nè denunce ed esposti presentati a destra o a manca.

Il comproprietario che vuole evitare responsabilità penali o risarcimento del danno in quota parte deve metter mano ai lavori senza indugio, documentare le spese sostenute ed attendere il responso del giudice solo per recuperare la parte che gli deve l’altro comproprietario (naturalmente all’esito di una CTU che assevererà l’indifferibile e improcrastinabile urgenza e necessità degli interventi di manutenzione straordinaria) .


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