Andrea Ricciardi

Per rispondere alla sua domanda bisogna necessariamente riportare il contenuto del citato articolo 12 (comma 2) del decreto legislativo 159/2015, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Quindi la norma coinvolge gli enti impositori (Agenzia Entrate, Regioni, Comuni) per tributi (imposte e tasse), (INPS, INAIL, Casse professionali) per contributi previdenziali e assistenziali e (Invitalia, Consap, eccetera) per altre tipologie di debito con lo Stato.

In pratica, poiché sono stati sospesi dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, se per un qualsiasi atto sospeso fosse intervenuta la decadenza o la prescrizione al 31 dicembre 2020, decadenza o prescrizione per quell’atto saranno posposte al 31 dicembre 2022.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.