Tullio Solinas

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) Covid19 consente al lavoratore di percepire l’80% della retribuzione che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non effettuate.

Il decreto legge 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) riconosce trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per un periodo non superiore a nove settimane, ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato assunti fino al 23 febbraio 2020 (e collocati a casa per mancanza di lavoro), comprese le aziende agricole, di pesca e del terzo settore egli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti (le aziende) nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria CIGO e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Diciamo allora che per le nove settimane di CIGD verrà corrisposta al lavoratore l’80% della busta paga lorda come se avesse regolarmente effettuato la prestazione. Da questo importo verranno detratti gli oneri fiscali e contributivi che di solito vengono trattenuti dal sostituto di imposta, le rate per il rimborso di eventuali prestiti delega o dietro cessione del quinto, e aggiunti, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, se dovuti.


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