Tullio Solinas

In pratica, Inarcassa vuole veicolare il messaggio secondo il quale non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa – se dovuta – la dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il beneficio.

Infatti, potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro (cosiddetta indennità Covid19):

  1. i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, NON SUPERIORE A 35.000 EURO la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione COMPRESO TRA 35.000 EURO e 50.000 EURO e abbiano CESSATO O RIDOTTO O SOSPESO la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


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