Ludmilla Karadzic

Il comma 2 dell’articolo 12 ter della legge 3/2012 (cosiddetta salva suicidi) prevede che il piano omologato dal giudice è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la trascrizione nei pubblici registri. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.


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