Simonetta Folliero

Colui che emette un assegno (il traente) deve garantire che sul conto corrente ci sia disponibilità sufficiente a coprirne l’importo facciale al momento della scadenza: non sono ammessi assegni postdatati che fungono da titoli di credito. Allo scopo si utilizzano le cambiali.

Pertanto, l’eventuale protesto dell’assegno non può essere opposto dal traente inadempiente, coronavirus o non coronavirus.

Quello che è possibile e ragionevole attendersi dai prossimi provvedimenti governativi, invece, è la sospensione dei termini (60 giorni) per il pagamento tardivo dell’assegno (gravato da penale del 10% dell’importo facciale, dalle spese per l’eventuale protesto o per la dichiarazione di constatazione equivalente, nonchè dall’importo degli interessi legali maturati nel ritardo).

Il che potrà impedire la segnalazione nella CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), la revoca di sistema (con conseguente impossibilità di emettere ulteriori assegni per almeno sei mesi) nonchè la successiva sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto per emissione di assegni privi di sufficiente copertura.

Un’altro modo per evitare l’inconveniente (senza dover affidarsi alla sospensione governativa dei termini per il pagamento tardivo, che nessuno sa se ci sarà) è contattare i beneficiari degli assegni postdatati e sostituire lo strumento di pagamento con titoli di credito quali le cambiali, magari concordandone la scadenza in date per le quali ci siano maggiori possibilità che si sia usciti dall’emergenza sanitaria da coronavirus.


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