Giovanni Napoletano

Ai sensi del codice del consumatore (articolo 64 e del decreto legislativo 206/2005) per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza (in pratica via internet), il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto (invio dei moduli di accettazione della proposta controfirmata con allegata copia del documento di identità).

Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui, nella fattispecie, si notifica il formale recesso dal contratto di locazione concluso e si richiede la restituzione del prezzo corrisposto, specificando le modalità (bonifico, vaglia postale, assegno non trasferibile).

Nell’ipotesi che non possa essere esercitato il diritto di recesso per scadenza dei termini, e che a luglio 2020 sia venuto meno lo stato di emergenza sanitaria con piena libertà degli spostamenti da parte dei cittadini, non corrispondendo le ulteriori rate pattuite, evidentemente, perderà ogni diritto alla restituzione dell’anticipo già corrisposto e null’altro sarà dovuto per l’inadempimento.

Nell’ipotesi che non possa essere esercitato il diritto di recesso per scadenza dei termini, e che a luglio 2020 permanga lo stato di emergenza sanitaria con limitazione degli spostamenti, per cui non sarà possibile fruire dei servizi già acquistati causa forza maggiore, bisognerà attendere una specifica norma di legge (se mai sarà promulgata) che regoli la ripartizione del danno fra conduttore e locatore, in merito al quasi certo diniego di quest’ultimo di restituire l’anticipo e le eventuali ulteriori rate nel frattempo percepite.


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