Ludmilla Karadzic

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In verità, al momento, il lavoratore dipendente può ottenere la sospensione del pagamento del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, accedendo al Fondo di solidarietà gestito da Consap, ma solo dopo che si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro per l’intestatario o in caso di morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% per l’intestatario.

L’articolo 26 del decreto legge 9/2020 (misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) consente l’accesso al Fondo anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

L’articolo 54 del successivo decreto legge 18/2020 (Cura Italia) demanda ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle necessarie disposizioni di attuazione dell’articolo 26 del decreto legge 9/2020.

Insomma, siamo ancora al livello di fuffa e di dichiarazioni mediatiche ad effetto, via Facebook, senza alcuna sostanza.


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