Ludmilla Karadzic

Quando al datore di lavoro viene notificato l’atto di pignoramento dello stipendio del proprio dipendente debitore, egli diviene custode dei beni pignorati (la quota da trattenere dallo stipendio) ed è obbligato ad accantonare il 20% (il quinto) della busta paga calcolata al netto degli oneri fiscali, contributivi ed assistenziali dovuti per legge.

Il datore di lavoro (nella fattispecie l’ufficio paghe) non è tenuto a conoscere le regole dettate dall’articolo 545 del codice di procedura civile, da altre norme speciali, nonchè dalla giurisprudenza consolidata, in base alle quali, i benefits, i premi aziendali di risultato e le ore di straordinario, in quanto elementi temporanei e non strutturali della retribuzione, non vanno toccati; la rata finalizzata a servire il rimborso del prestito ottenuto dietro cessione del quinto non deve essere computata nel netto pignorabile; gli assegni familiari, essendo quote stipendiali erogate da INPS e destinate a sostenere il reddito, sono impignorabili.

Sicchè, nella fase accantonamento a cui è tenuto per legge, prima che il giudice adito dal creditore procedente assegni (verifichi e faccia i calcoli) l’importo da prelevare dalla busta paga del debitore, il datore di lavoro (e per lui l’ufficio paghe) si limita a trattenere dallo stipendio del dipendente debitore, sottoposto ad azione esecutiva, il 20% dello stipendio, al netto di tasse e contributi.

Una volta che il giudice abbia emesso il decreto di assegnazione, l’ufficio paghe restituisce al debitore la differenza fra l’importo accantonato nei mesi precedenti – ovvero quelli decorrenti dalla notifica dell’atto di pignoramento fino alla decisione giudiziale – e l’importo da prelevare deciso dal giudice in fase di assegnazione. Da quel momento in poi, fino al completo rimborso del credito azionato ed a meno di eventi eccezionali (licenziamento, pensionamento anticipato del tipo quota 100, decurtazione stipendiale superiore ad un terzo, chiusura dell’attività da parte del datore di lavoro) l’importo che verrà trattenuto sarà esattamente quello deciso dal giudice.

Al momento in cui scriviamo (ma la situazione è, purtroppo, destinata ad evolvere), le misure adottate dal governo in carica, per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria riconducibile alla pandemia coronavirus, non prevedono la sospensione del rimborso di prestiti, diversi dai mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, e nemmeno la sospensione dei prelievi stipendiali a seguito di pignoramento.

Non mi preoccuperei tanto, in questa emergenza, della possibilità di vedermi reintegrata in busta paga la quota pignorata, quanto, piuttosto, del rischio di chiusura dell’azienda e della perdita, al 100%, della fonte di reddito.


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