Per quanto l’azienda presso la quale lavora sia sana e florida, certamente non può pretendere di curare la propria immagine a spese dei lavoratori, tanto più che la crisi di liquidità è nazionale e non correlata a quelle che sono le motivazioni di crisi che normalmente consentono l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni alle imprese. Per questo viene indicata come Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).
Comunque, I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. E’ quanto prevede, fra l’altro, l’articolo 19 del decreto Cura Italia varato dal governo lo scorso 16 marzo 2020.