Tullio Solinas

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. E’ quanto prevede, fra l’altro, l’articolo 19 del decreto Cura Italia varato dal governo lo scorso 16 marzo 2020.

L’indennità di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è pari all’80% della retribuzione.


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