Di solito, quando il creditore concede un prestito a due (o più persone) si tutela contrattualmente facendo sottoscrivere alle parti una clausola di solidarietà ex articolo 1292 del codice civile, nel senso che entrambi si assumono l’onere di adempiere, integralmente, all’obbligazione.
L’obbligazione, infatti, si dice in solido (o solidale) quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità (nella fattispecie per la totalità dell’importo prestato e non rimborsato) e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Se l’obbligazione è in solido è irrilevante che il conto corrente cointestato, attraverso il quale veniva pagata la rata mensile di rimborso, esista o meno ancora oggi o se sia stato chiuso.
E’ altresì irrilevante che la debitrice cointestataria del prestito non abbia, eventualmente, visto un centesimo della somma che nominalmente è stata prestata alla coppia: questo aspetto del problema potrà essere regolato in fase giudiziale, ma è assolutamente interno ai due debitori, nel senso che il creditore è comunque autorizzato a pretendere il rimborso del credito insoddisfatto ad uno dei due, quello che ritiene più solvibile. In pratica, la debitrice diffidata può essere costretta a pagare l’intero capitale non rimborsato (più spese ed interessi moratori): dovrà agire poi nei confronti dell’ex marito, condebitore solidale, per farsi restituire il 50% di quanto pagato.
Quello che conviene fare dopo aver ricevuto la lettera di diffida, ed essere entrati nel target del creditore, dipende dalla consistenza del patrimonio e dei redditi della debitrice diffidata.
L’avvocato serve solo se si intende contestare il decreto ingiuntivo (cioè l’esistenza del debito e la correttezza della pretesa), quando (e se) sarà richiesto al giudice e l’atto sarà notificato al debitore (il quale ultimo dispone di 40 giorni di tempo per opporsi al decreto ingiuntivo che gli è stato notificato). Solo una volta che è stato notificato al debitore un decreto ingiuntivo del tribunale e siano inutilmente trascorsi i 40 giorni utili per l’opposizione, può essere avviata l’azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione dei beni del debitore, che trova avvio con la notifica del precetto.
Spesso le società di recupero, che hanno acquisito il credito per cessione (cessionaria), non dispongono nemmeno della documentazione necessaria per poter avviare la procedura giudiziaria (il credito deve essere certo, liquido ed esigibile) nei confronti del debitore: per cui, talvolta, si accontentano di un accordo a saldo stralcio, magari dilazionato. Ma per capire la situazione, bisogna procedere come se si giocasse a poker, ricorrendo al bluff. E, va ribadito, molto (direi tutto) dipende dalla solvibilità del debitore destinatario della diffida.
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