Michelozzo Marra

Nella fattispecie, già a partire dall’undicesimo giorno successivo alla notifica del precetto, in caso di inadempimento, il creditore può notificare l’atto di pignoramento dello stipendio al datore di lavoro del debitore.

L’articolo 481 del codice di procedura civile dispone che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione: è probabile, pertanto, che quando notifica il precetto il creditore abbia già individuato il bene del debitore (lo stipendio) da pignorare.


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