Ornella De Bellis

Per quanto riguarda gli affidamenti in conto corrente, il debito (lo scoperto) diviene certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del rapporto: da questo momento, una volta valutato il debito in sofferenza, può essere effettuata la segnalazione in Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia (ricordiamo che la posizione in sofferenza viene censita anche per importi inferiori a 30 mila euro), rinnovata ogni mese fin quando la banca decide di iscrivere a bilancio il credito come perdita e/o cederlo (in tal caso la perdita in bilancio è pari alla differenza fra l’importo originario ed il ricavato dalla cessione) .

Dal momento in cui interviene l’appostazione a perdita nel bilancio dell’istituto di credito e/o la cessione a terzi, la posizione non viene più aggiornata in Centrale Rischi ed oscurata decorsi 36 mesi. Se ne deduce che la sua deduzione (la chiusura unilaterale del conto corrente) è corretta.

Nulla è possibile aggiungere, invece,circa la posizione presente in CRIF in assenza di più precisi e puntuali elementi: possiamo solo supporre che il conto corrente era stato destinato ad operazioni effettuate da una impresa registrata in Camera di Commercio (non si tratta cioè di un conto corrente intestato ad un consumatore), e che la segnalazione è stata censita non nel ramo consumatori del SIC ma nella sezione della centrale rischi riservata alla prevenzione e alla gestione del rischio di credito commerciale (info commerciali) dove il dato negativo può permanere fino a dieci anni dalla data in cui si è verificato l’evento pregiudizievole (l’appostazione a sofferenza dello scoperto di conto corrente dopo l’estinzione del rapporto con la banca).


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