Si ricorda che la detrazione fiscale relativa al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, mentre l’imposta dovuta sull’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto può essere contabilizzata solo nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta in cui l’anticipazione è stata percepita.
Pertanto, è corretta la previsione di capienza raffrontando il 5% (1/10 del 50%) delle spese sostenute per ristrutturazione edilizia con l’imposta dovuta per l’anticipazione. Tuttavia, tale previsione vale per un anno soltanto.
Per i residui 9 anni l’agevolazione fiscale per le spese sostenute nella ristrutturazione edilizia può essere integralmente fruita se, e solo se, l’imposta dovuta per i redditi normalmente percepiti è uguale o superiore al 5% delle spese a suo tempo sostenute nella ristrutturazione.
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