Genny Manfredi

L’articolo 2, comma 1, lettera b, punto 1 del decreto legge 4/2019, stabilisce, fra l’altro, che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE e’ calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 159/2013: in pratica, secondo i criteri di accesso delle prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Dunque, nella fattispecie, il nucleo familiare di riferimento, comprensivo di padre, madre e figlio minore, sarebbe stato quello corretto se, e solo se, il reddito di cittadinanza fosse stato chiesto dalla madre (solo nel nucleo familiare della madre è presente un minore, non in quello del padre).

Pertanto, se il padre non convive con il minore e con la madre di quest’ultimo, il nucleo familiare del padre è formato solo da lui stesso: ora, se la madre è priva di reddito, l’inclusione (illegittima) di madre e figlio, nel nucleo familiare di riferimento del padre nella DSU/ISEE, per la richiesta di Reddito di cittadinanza, può aver comportato un sensibile abbattimento dell’effettivo reddito del nucleo familiare del padre, riconducibile all’applicazione del fattore di scala che, come sappiamo, è direttamente correlato al numero di componenti il nucleo familiare.

Può esser questo, in assenza di altri elementi forniti nel quesito, il motivo per il quale è stato revocato il reddito di cittadinanza al padre, presumibilmente in seguito a verifica effettuata, da parte INPS, negli archivi anagrafici della popolazione residente.

Da non dimenticare che la DSU è una dichiarazione di parte, resa sotto la responsabilità del dichiarante, il quale può inserire nel proprio nucleo familiare qualsiasi componente, referenziandone il codice fiscale: l’INPS, a posteriori, consultando i registri anagrafici, può individuare eventuali dichiarazioni mendaci.


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