Paolo Rastelli

La Corte di cassazione a sezioni unite ha sancito che l’ipoteca esattoriale (prevista dall’articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973) pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare.

Pertanto, il ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione) va presentato innanzi al tribunale civile territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria..

In particolare, per le controversie proposte nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.


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