Simonetta Folliero

Trasferendo la liquidità del conto corrente del debitore al conto corrente di altri soggetti, laddove la transazione non sia giustificata da un corrispettivo dovuto a fronte di forniture, prestazioni o servizi resi dai beneficiari, si integra una donazione diretta.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 1875/2017, ha avuto modo di chiarire che la liberalità effettuata tramite bonifico bancario è una donazione diretta che, per essere valida, richiede, come previsto dall’articolo 782 del codice civile, la forma dell’atto pubblico notarile, salvo che si tratti di somma di modico valore.

La valutazione sul valore della somma trasferita via bonifico (modico o ingente) viene di solito effettuata confrontando il reddito del disponente e l’importo del bonifico (naturalmente, riconducendo ad unica operazione anche quelle frazionate e/o concluse con beneficiari diversi, nel breve medio periodo).

L’articolo 2900 del codice civile (surroga del debitore) stabilisce che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

In poche parole, il creditore può ottenere dal giudice la declaratoria di nullità dell’atto di donazione realizzatosi via bonifico, in assenza di un atto notarile, e, surrogandosi al debitore, può richiedere la restituzione di quanto trasferito ai beneficiari senza alcun giustificativo, integrando tale fattispecie, un illecito arricchimento dei beneficiari stessi.

Il debitore avveduto e accorto, in odore di pignoramento, pianifica per tempo lo svuotamento del proprio conto corrente e il trasferimento del denaro in esso depositato, senza attendere che gli venga notificato un decreto ingiuntivo o, addirittura, un precetto (oppure una avviso di accertamento esecutivo o una cartella esattoriale): apre uno o più conti correnti intestati a soggetti fiduciari, ottiene la delega ad operare e disporre su questi nuovi conti correnti, preleva importi in contanti di modico valore (nell’accezione sopra esposta) dal proprio conto corrente e li fa depositare sui nuovi conti correnti, curando che non vi sia corrispondenza sull’importo prelevato e gli accrediti (in pratica frazionando i depositi). Solo in questo modo egli può concludere di essere al sicuro da eventuali azioni esecutive di pignoramento del conto corrente avviate dal proprio creditore.


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