Innanzitutto è necessario fare riferimento alla direttiva europea 82/2011 (recepita in Italia con decreto legislativo 37/2014), che facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse da un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stata commessa l’infrazione, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada.
La nuova normativa si applica in caso di riscontro di eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, inosservanza del semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata, uso di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Va poi ricordato che in caso di omesso pagamento della sanzione amministrativa notificata al cittadino UE che ha commesso in Italia infrazione (del tipo di quelle appena sopra indicate), l’importo (gravato da interessi semestrali del 10% e spese di procedura) potrà essere riscosso coattivamente grazie al decreto legislativo 37/2016 che ha recepito una decisione del Consiglio Europeo sull’applicazione del reciproco sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
In base a tale normativa una decisione definitiva (il verbale di multa notificato e non opposto al cittadino UE che ha commesso infrazione in Italia) viene trasmessa allo stato di residenza membro UE affinché quest’ultimo vi dia esecuzione.
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