Marzia Ciunfrini

Il diritto di abitazione nella casa familiare spetta, come si sa, al coniuge superstite (articolo 540 del codice civile).

In assenza del coniuge, il diritto di abitazione va riservato, eventualmente, ad un solo soggetto, trattandosi di diritto a carattere strettamente personale.

Infine, per evitare una eventuale azione di riduzione per lesione della quota di legittima nei confronti del soggetto a cui è stato lasciato da testamento il diritto di abitazione, il valore del diritto di abitazione non deve superare la quota disponibile al de cuius.

Per un immobile con destinazione residenziale il diritto di abitazione equivale all’usufrutto (ordinanza della Corte di Cassazione 14406/2018). Per valorizzare l’usufrutto può avvalersi di questa risorsa web.

La quota disponibile al de cuius, vedovo e con una figlia, è pari al 50% dell’eredità relitta (quella valorizzata in base ai beni lasciati al momento del decesso, comprensiva del valore delle eventuali donazioni effettuate in vita). Faccia i calcoli e veda se può lasciare il diritto di abitazione a soggetto estraneo senza il timore che la figlia legittimaria agisca nei confronti del legatario, a cui è stato attribuito il diritto di abitazione, con azione giudiziale di riduzione per lesione della quota di legittima.


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