Annapaola Ferri

Anche noi abbiamo avuto, in passato, problemi (minacce di denuncia per diffamazione) con società di recupero crediti, finanziarie e agenzie di debito (quelle che millantano di riuscire a ridurre la posizione debitoria dei propri clienti attraverso accordi stragiudiziali): comprenderà, allora, perché cerchiamo di evitare riferimenti reali ed abbiamo cancellato la denominazione sociale del creditore che lei ha riportato nel quesito.

Nel precetto che le sarà stato sicuramente notificato ai tempi, può individuare la somma (comprensiva di capitale originario a debito, interessi moratori e spese di giudizio) che deve essere rimborsata al creditore procedente in un’unica soluzione. In pratica la somma che il creditore procedente è riuscito a spuntare per decreto ingiuntivo in assenza di opposizione del debitore. Con il decreto di assegnazione in seguito al pignoramento dello stipendio (per inadempimento del debitore al precetto), il giudice fissa l’importo della rata mensile e quantifica le ulteriori spese legali da riconoscere al creditore per l’avvio dell’azione di riscossione coattiva tramite pignoramento della busta paga. Trattandosi di rimborso rateale vanno computati anche gli interessi legali da rifondere al creditore per i tempi di rimborso che possono risultare anche abbastanza lunghi. Si tratta allora di tirar fuori un piano di ammortamento a rata costante e ad interessi variabili (anche se, in realtà, questi variano in modo marginale di anno in anno – si tratta di tassi fissati dal MEF) a fronte del capitale precettato e gravato dalle ulteriori spese sostenute dal creditore in fase di pignoramento stipendiale.

La documentazione di cui lei ha bisogno, dunque, può essere ricavata dal precetto, dall’atto di notifica del pignoramento, nonché dai cedolini retributivi che mensilmente le deve aver consegnato il datore di lavoro (nonché dalle tabelle storiche degli interessi legali che trova in rete).

In alternativa, se è rimasto in buoni rapporti con il datore di lavoro, a quest’ultimo potrà richiedere un estratto conto cronologico dei prelievi effettuati in busta paga, degli interessi legali corrisposti, con il saldo di quanto globalmente rigirato al creditore pignorante nel corso del tempo, fino all’esodo, comprensivo anche della tranche di TFR trattenuta. Si tratta di informazioni che il datore di lavoro ha sicuramente registrato nel proprio applicativo di elaborazione paghe e stipendi e che possono essere agevolmente rendicontate, volendo.

Per quanto riguarda i consigli richiesti in merito alle decisioni più convenienti da adottare al momento (rimborso del residuo a saldo stralcio o attraverso il prossimo pignoramento della pensione) l’unica cosa che ci sentiamo di riferire è che sicuramente il pignoramento della pensione presso l’INPS comporterà ulteriori aggravi di spesa.

D’altra parte, tuttavia, la pensione può essere pignorata solo per la parte eccedente il minimo vitale, sicché il debitore potrebbe preferire di pagare qualcosina in più a babbo morto, invece di rimborsare il debito residuo in un’unica soluzione. Tutto dipende, insomma, dalla situazione economica, patrimoniale e reddituale del debitore, che non non possiamo conoscere e della riduzione a saldo stralcio che il creditore riterrà (se lo riterrà) di offrire.


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