Rosaria Proietti

Purtroppo questa storia va avanti da quindici anni, e il tetto dei 20 mila euro è stato abbondantemente superato.

Quello che vorrei capire è se i loro metodi siano finalizzati al recupero dei crediti o piuttosto all’appropriazione dei beni.

Ormai sono arrivato alla seconda conclusione, poichè, in tutti questi anni le loro pratiche (oltre al fermo, cui feci ricorso e che poi riconfermarono, c’è anche il rifiuto immotivato di una cambiale e le azioni di disturbo presso l’ex datore di lavoro), hanno avuto solo l’effetto di rendermi impossibile l’attività lavorativa e non mettermi in condizioni di pagare.

Una sorta di logoramento, che a tutt’oggi mi crea non poche difficoltà.

Comprendiamo la sua amarezza ed il coinvolgimento personale nella vicenda, ma va osservato che l’eventuale espropriazione (oggi bloccata per l’unica casa di proprietà e di residenza del debitore) è finalizzata a recuperare il credito: il bene espropriato viene venduto a terzi e non acquisito al demanio. La stessa ipoteca mira a recuperare il credito qualora il debitore decidesse di alienare l’immobile.

Il fermo amministrativo sul veicolo è, in genere, una disposizione meno penalizzante del pignoramento. Il debitore, infatti, può continuare ad utilizzare il mezzo nel momento in cui rateizza il debito: certo, ci sono anche effetti indesiderati, come quelli che emergono dalla sua esperienza personale, che avendo deciso di vendere il veicolo per saldare il debito esattoriale si trova nell’impossibilità di poterlo fare. Anche da questo punto di vista, tuttavia, c’è da dire che il veicolo gravato da fermo amministrativo può essere tranquillamente venduto al terzo acquirente al prezzo di mercato defalcato dell’importo del debito esattoriale: sarà poi cura dell’acquirente procedere alla rimozione del fermo versano il dovuto al Concessionario della riscossione; oppure il notaio stesso, ricevuto dall’acquirente il prezzo di mercato pattuito, può perfezionare la transazione e consegnare al venditore il corrispettivo residuo solo dopo l’avvenuta cancellazione del fermo.

Per quanto riguarda il pagamento del debito tramite cambiali, è la normativa vigente a proibirlo: la ratio è quella di evitare il rischio che alla scadenza, in caso di omesso adempimento del debitore, il concessionario della riscossione sia costretto a rinnovare la procedura con perdita di tempo e spreco di soldi pubblici.

L’episodio del pignoramento presso terzi al suo ex datore di lavoro è sicuramente un fatto non intenzionale: anche in tale contesto è stato alquanto sfortunato. Ma, escluderei qualsiasi accanimento specifico sulla sua persona da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.


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