Giorgio Valli

Per ora, quello che deve fare, è mantenere la residenza nella casa lasciata da suo padre: infatti, l’articolo 76 (espropriazione immobiliare), comma primo, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, stabilisce che il concessionario non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, é adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

In questo modo, Agenzia Delle Entrate Riscossione (ADER) potrà solo iscrivere ipoteca se, e quando, il debito raggiungerà e supererà i ventimila euro. Infatti, il successivo articolo 77 (iscrizione di ipoteca) del già citato decreto presidenziale, dispone, al comma 1 bis, che ADER, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.


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