Se la debitrice fosse la moglie separata, il creditore della moglie separata non potrebbe pignorare i crediti alimentari a questa spettanti, dovuti dal marito obbligato, trattandosi di cosiddetti crediti alimentari. Nel caso descritto, invece, si tratta di debiti del marito che percepisce redditi immobiliari con i quali (indirettamente) paga alla moglie gli alimenti. Che i redditi percepiti dal marito debitore siano poi finalizzati a soddisfare i crediti alimentari vantati dalla moglie separata, è un fatto non rilevante nel contesto descritto. Il denaro contante è un bene fungibile, nel senso che, una volta che il reddito immobiliare si sia trasformato in denaro contante non è più possibile stabilire quale ne sia la provenienza.
Per evitare che terzi creditori possano pignorare ed espropriare i beni immobiliari di proprietà del debitore, che generano reddito che quest’ultimo finalizza per adempiere agli obblighi alimentari, sarebbe necessario che il beneficiario degli alimenti (la moglie separata) pignorasse quegli stessi immobili a fronte dell’inadempimento dell’obbligato (il marito debitore), prima che un terzo creditore avvi azioni di riscossione coattiva giudiziale nei confronti del marito.
Il problema sollevato potrebbe, comunque, trovare soluzione attraverso la liquidazione volontaria dell’immobile gravato da mutuo ipotecario (per il quale il mutuatario non riesce a pagare le rate) ex legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. In questo modo, infatti, si eviterebbe la vendita all’asta ad un prezzo vile dell’immobile (il cui valore è superiore al residuo capitale), si soddisfarebbe il creditore procedente con un probabile attivo a favore del debitore e si escluderebbe, così, l’esigenza eventuale del pignoramento di altri immobili di proprietà del debitore da parte del creditore terzo per la copertura del debito che potrebbe residuare dopo la vendita all’asta dell’immobile gravato da vincolo ipotecario.
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