Giuseppe Pennuto

L’articolo 158 del Codice della Strada impone il divieto di sosta nell’area di ricarica elettrica: il divieto vale per le auto elettriche non in ricarica.

Inoltre, se la colonnina consente di vedere che la ricarica è terminata? La sanzione si applica anche al veicolo elettrico collegato alla colonnina di rifornimento.

Multa di 87 euro per le auto. Multa di 41 euro per le moto.

Vediamo infatti dove la sosta e la fermata sono vietati:

  • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in carica;
  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Occorre però che ci siano addetti del Comune per controllare se l’auto non è in ricarica, e pertanto se debba scattare la multa.

Questione non così facile, che può dare adito a ricorsi contro le sanzioni.


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