Annapaola Ferri

Prima di stressarsi a pensare cosa fare dopo aver accettato, in modo puro e semplice, l’eredità del defunto, oppure a fare calcoli circa una eventuale convenienza alla rinuncia all’eredità, converrebbe pensare alla rinuncia con beneficio di inventario, opzione preferibili in contesti come quello da lei descritto: certo, occorrono soldi per farsi assistere dal notaio, ma saranno soldi ben spesi se serviranno ad attenuare ansie e timori suoi e di sua madre e ad evitare di dover ipotizzare scenari futuri che non è in nostro potere far sì che si realizzino secondo i nostri desideri.

Ad esempio, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, da lei citata, è stata senz’altro ammessa la possibilità di falcidia del debito IVA nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012, come lei attendeva, ma, forse, la falcidia avrebbe potuto essere accordata a suo padre, mentre nulla assicura che il giudice adito la conceda a lei e/o a sua madre, eredi del defunto.

Così come non è possibile prevedere i tempi di azione esecutiva del creditore, mentre va tenuto sempre in conto la possibilità, per il creditore, di chiedere al giudice di revocare l’atto di alienazione immobiliare sottoscritto dagli eredi debitori, ex articolo 2900 del codice civile, entro cinque anni dalla data di trascrizione dello stesso nei pubblici registri.

Va anche considerato che se nell’immobile ricevuto in eredità vi prende residenza uno dei due debitori, Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere per espropriazione, ma può soltanto iscrivere vincolo ipotecario.

Tornando nel merito della questione proposta, è bene sapere che l’effetto dell’accettazione dell’eredita con beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte (sanzioni amministrative, ad esempio). Inoltre, l’erede accettante con beneficio d’inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, se, come vedremo, provvede a formare l’inventario dei beni lasciati dal defunto nei termini previsti dalla legge.

Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.


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