Ludmilla Karadzic

La prescrizione di un prestito è decennale e decorre dalla data di omesso pagamento della prima rata di rimborso (per ciascuna delle le rate successive la prescrizione interviene secondo una finestra mobile decennale).

Se interviene la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) dopo l’omesso o ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, la prescrizione del diritto del creditore ad esigere il rimborso decorre dalla scadenza del termine concesso per il pagamento del debito residuo in un’unica soluzione.

Attenzione: le comunicazioni interruttive del termine di prescrizione valgono, per il creditore, dalla data di invio della raccomandata AR e non dalla data di ricevimento del debitore e sono valide anche se la notifica si perfeziona per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale.

Spesso, sottoscrivendo il contratto di prestito il debitore si obbliga a comunicare al creditore qualsiasi cambio di domicilio o residenza a cui inviare la eventuale comunicazione interruttiva del termine di prescrizione. Pertanto se il debitore modifica il proprio domicilio o la propria residenza indicata in sede contrattuale, la comunicazione interruttiva del termine di prescrizione è valida anche se il debitore risulta irreperibile al vecchio indirizzo.

Insomma, per essere sicuro dell’intervenuta prescrizione, il debitore deve chiedere all’attuale creditore (originario o cessionario) copia dell’ultima comunicazione AR interruttiva del termine di prescrizione trasmessa. Diciamo che il creditore ha tutto l’interesse a concederla se ne è in possesso e questa gli garantisce il diritto a pretendere ancora il rimborso del credito residuo: in questo modo, infatti, egli può riuscire, stante la consapevolezza indotta nel debitore di una inutile e costosa azione giudiziale di opposizione a decreto ingiuntivo, a concludere un accordo transattivo a saldo stralcio.


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