Per poter richiedere, nel 2020, l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata una soltanto delle due condizioni di seguito riportate:
1) una variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del nucleo familiare, consistente in:
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita’, dopo aver svolto l’attivita’ medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2) una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al primo gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2018.
La situazione reddituale dell’ISEE corrente verrà calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure sulla base degli ultimi dodici mesi (se l’interruzione del rapporto di lavoro è intervenuto da più di dodici mesi).
Viene inoltre introdotta anche la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e/o indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Anche l’interruzione del trattamento deve essere intervenuta posteriormente al primo gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’interruzione del trattamento deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2018.
La situazione reddituale dell’ISEE corrente verrà calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure sulla base degli ultimi dodici mesi (se l’interruzione del trattamento previdenziale, assistenziale e/o indennitario è intervenuto da più di dodici mesi).
Concludendo: non avendo più percepito l’indennità di disoccupazione NASpI a partire da aprile 2018 (variazione percentuale della situazione reddituale pari al -100%), potrà presentare l’ISEE corrente.
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