Stefano Iambrenghi

Con la donazione, in effetti, al donante è stato riservato il diritto di abitazione

L’alienazione avrebbe potuto considerarsi a titolo oneroso solo con la formalizzazione di un atto di trasferimento della proprietà in cui l’acquirente si impegnava a ristrutturare l’immobile e ad ammobiliarlo lasciando il diritto di abitazione al venditore.

Dissimulare l’atto di donazione così come è configurato (pur con il diritto di abitazione previsto a favore dell’ex proprietario) resta difficile: anche perché, qualora fosse accertata la simulazione e l’atto di donazione fosse equiparato ad un atto di alienazione a titolo oneroso, l’articolo 2901 del codice civile, riguardante le condizioni per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, richiede in più solo che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore del venditore con l’atto di alienazione. Se lei è parente del dissimulato donante (atto di compravendita endo familiare), sarebbe assai problematico dimostrare che fosse all’oscuro della condizione debitoria del venditore.


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