Genny Manfredi

Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale (reddito di cittadinanza, ad esempio) è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità ed in particolare di soggetto senza fissa dimora (chi vive un po’ qui e un po’ là).

Dunque, le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa: tuttavia le persone senza fissa dimora hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché fittizia, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio.

Infatti, l’articolo 2, comma 3, della legge 1228/1954 dispone che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio: la persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e’ tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

Insomma, in parole povere, la signora deve recarsi negli uffici anagrafici del Comune di Rimini insieme ai figli, deve dichiarare di non avere fissa dimora, deve indicare i due domicili dove vive temporaneamente e non stabilmente nel corso dell’anno (e i figli testimonieranno in tal senso): così facendo otterrà la residenza nel Comune di Rimini, in una via e al numero civico convenzionalmente individuati dall’amministrazione comunale come residenza fittizia per i senza fissa dimora che vivono in città.

Quindi potrà chiedere ISEE e presentare domanda per accedere al reddito di cittadinanza.

Per il diritto al reddito di cittadinanza per cittadini senza fissa dimora, si può far riferimento ai messaggi INPS 689 del febbraio 2019 e 2521 del luglio 2019.


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