Lilla De Angelis

Il codice civile parla chiaro: l’articolo 481 stabilisce che chiunque vi abbia interesse (in questo caso il creditore procedente) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

L’articolo 524 del codice civile, aggiunge poi che, se il debitore rinuncia, ad una eredità con danno del proprio creditore, quest’ultimo può farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato.

Direi, pertanto, che lei non ha scampo: se accetta l’eredità, il creditore si soddisfa con il patrimonio del debitore; se rinuncia, il creditore si soddisfa con il patrimonio ereditato per conto del debitore rinunciante.


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