Chiara Nicolai

Per sapere se suo zio defunto ha lasciato un conto corrente attivo e presso quale istituto di credito tale conto è ubicato, deve affidarsi ad una indagine investigativa patrimoniale: ai comuni mortali, infatti, non è consentito accedere ai dati contenuti nell’anagrafe patrimoniale gestita dall’Agenzia delle Entrate se non in qualità di creditori e con l’autorizzazione del Presidente del Tribunale territorialmente competente.

In ogni caso, il creditore personale dell’erede non può agire sul conto corrente del de cuius, anche se conoscesse le coordinate del conto corrente del defunto, dal momento che risulta essere creditore dell’erede e non del defunto. E nemmeno lo zio defunto è debitore del nipote, per cui sarebbe inapplicabile l’istituto del pignoramento del debitore presso un suo debitore (pignoramento verso terzi). Quindi il problema della tutela non si pone, al momento.

Solo dopo il trasferimento della liquidità eventualmente giacente sul conto corrente di suo zio ad un conto corrente del nipote, il creditore del nipote potrebbe attivarsi per avviare azioni esecutive di riscossione coattiva.


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