Carla Benvenuto

Fino a quando la pensione non sarà liquidata, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) non potrà procedere con pignoramento presso l’INPS, perché l’informazione di accettazione della domanda e di liquidazione della somma spettante non è ancora registrata nell’anagrafe tributaria e, dunque, il concessionario della riscossione non è ancora a conoscenza che lei percepisce pensione.

La segnalazione ex articolo 48 bis del dpr 602/1973 (con blocco degli arretrati), infatti, non è obbligatoria se l’importo dovuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è uguale o inferiore ai cinquemila euro.

Tuttavia, e lo scriviamo per eventuali altri malcapitati per i quali l’importo degli arretrati da pensione superasse i cinquemila euro, al fine di superare il blocco, due sono le soluzioni: rateizzare il debito e pagare almeno la prima rata oppure rivolgersi al giudice perché sia applicato il pignoramento su ogni rateo arretrato, con prelievo forzoso, pari al quinto di quanto eccede il minimo vitale.

Per quanto la riguarda, invece, solo con l’accredito dell’importo in banca, lei corre il rischio di pignoramento del conto corrente: alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.379,49 euro.

Insomma, se lei lasciasse il malloppo sul conto corrente a lei intestato e l’Agenzia delle Entrate Riscossione intervenisse con pignoramento presso la banca, a lei verrebbero lasciati solo 1.379,49 euro, qualsiasi fosse stato l’importo del saldo prima del pignoramento.

Invece, dal mese successivo all’accredito, Agenzia delle Entrate Riscossione potrà procedere con pignoramento diretto verso l’INPS: potrà pignorare un quinto della pensione eccedente il minimo vitale, che nel 2020, come abbiamo accennato, si aggira intorno ai 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale (459,83 euro) aumentato della metà.

In pratica l’INPS, per i debiti contributivi accumulati, potrà prelevare dalla sua pensione il 20% di (750 – 690) euro, ovvero il 20% di 60 euro, pari a 12 euro mese circa. E rigirare l’importo trattenuto all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Si tratta di quanto stabilisce il messaggio INPS 168/2019, secondo il quale, com’è giusto che sia, la trattenuta viene calcolata su ogni rateo arretrato di pensione applicando a ciascun rateo il minimo vitale.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.