Nel Comune di residenza di uno dei due coniugi separati, la presenza dell’avvocato nella procedura di divorzio, non è obbligatoria ma solo facoltativa, con la conseguenza che i coniugi possono validamente divorziare anche senza essere rappresentati da un legale: tuttavia, l’accordo perfezionato in Comune non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, compresa l’assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori.
La circolare del Ministero degli Interni 6/2015 precisa poi che l’accordo di divorzio concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile può, comunque, contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico divorzile.
L’adesione al divorzio, in Comune o in Tribunale, è una decisione da ponderare con attenzione: il coniuge divorziato superstite perde qualsiasi diritto all’eredità del coniuge defunto e, soprattutto, in assenza di un assegno divorzile, anche il diritto ad ottenere la reversibilità della pensione goduta dal coniuge deceduto.
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