Genny Manfredi

Anche se la moglie 62 enne, di nazionalità italiana si è trasferita all’estero, e non fa più parte della famiglia anagrafica (stato di famiglia) del marito 69 enne, ma è iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) in assenza di separazione legale, il nucleo familiare non cambia: e quindi il coniuge rimasto da solo nello stato di famiglia non può chiedere la pensione di cittadinanza.

A meno che non sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali: nel qual caso il nucleo familiare sarà costituito dal solo coniuge 69 enne abbandonato: in tale ipotesi potrà essere richiesta la pensione di cittadinanza.

Questo vale se la coniuge 62.enne è italiana o ha acquisito nazionalità italiana ed è iscritta nell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero.

Altrimenti, se la coniuge 62.enne ha cittadinanza straniera e risiede all’estero, o essendo italiana risiede all’estero, ma non è iscritta all’AIRE, allora il nucleo familiare del coniuge 69.enne italiano, residente in Italia, è formato esclusivamente da egli stesso: in tale ipotesi potrà essere richiesta la pensione di cittadinanza.

In pratica, il nucleo familiare fa riferimento alla famiglia anagrafica (stato di famiglia) che per sua definizione comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe dei residenti in Italia, con l’eccezione dei coniugi iscritti all’AIRE.


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