Sottopongo un nuovo quesito relativo al mio caso di notifica ricevuta all’estero a mezzo posta in Bulgaria, paese UE ove NON è possibile procedere alla notifica diretta per esplicita opposizione all’Art. 15 regolamento (CE)1393/2007.
Mi pare di capire che nel caso specifico una notifica ad un cittadino italiano, può avvenire solo tramite l’ambasciata o le preposte autorità bulgare, seguendo le modalità indicate sul sito https://e-justice.europa.eu.
Tralascio i dettagli sul contenuto della notifica perchè per la parte di quesito che pongo, non sono rilevanti. Mi pare invece rilevante il fatto che la notifica pervenutami fosse diretta, mittente ADER. Secondo predetto regolamento non sono assolutamente certo che il notificante potesse procedere con una raccomandata AR a me direttamente indirizzata, o qualora lo fosse avrebbe dovuto inoltrarne copia al Ministero degli Esteri perchè me la facesse pervenire in modo certo tramite l’ambasciata, ma non ho mai ricevuto alcunchè dalla mia ambasciata di riferimento.
Ho quindi il sospetto che la notifica in questione sia un tentativo di causare una mia reazione che possa validare la notifica stessa in qualità di atto recettizio, ma in realtà essa ed ogni eventuale precedente ed ogni eventuale futura trasmessa con la medesima modalità, non hanno alcun valore ed anzi, sono inesistente non essendo state trasmesse attraverso i canali debiti. Ho male interpretato il tutto o c’è del fondamento nel mio sospetto? Mi è stato consigliato di fare un estratto di ruolo ed accedere agli atti ma non vorrei così facendo, darmi la zappa sui piedi, considerando che si parla di cose di parecchio tempo fa.
L’articolo 26 del DPR 602/1973 specifica che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
Per il resto, già è difficile seguire la normativa nazionale, per cui non abbiamo alcuna intenzione di occuparci di normativa europea in questa sede.
In soldoni, resta il fatto che le è stato direttamente notificato un avviso di intimazione al pagamento riferito a cartelle esattoriali che lei asserisce non essere mai state portate alla sua attenzione. A questo punto deve contestare la questione nelle sedi opportune (Commissione Tributaria Provinciale) se vuole eccepire eventuali vizi di notifica degli atti presupposti. Magari in quella sede può anche affrontare la problematica inerente la validità della notifica stessa dell’avviso di intimazione al pagamento.
Certo, potrebbe anche ignorare la notifica diretta dell’avviso di intimazione al pagamento perchè viziata in quanto non perfezionata secondo quella che lei ritiene la corretta procedura e, pertanto, secondo la sua personale opinione, priva di qualsiasi valore recettizio. Tuttavia, qualora un domani Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) avviasse azioni di riscossione coattiva a seguito dell’inadempimento rispetto all’ordine di pagamento portato dall’avviso di intimazione, lei correrebbe il rischio di vedersi inibita qualsiasi ulteriore possibilità di contestazione giudiziale in tema di omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte, a fronte dell’esibizione in giudizio della ricevuta di ritorno, da parte di ADER, firmata dal destinatario di cittadinanza italiana, seppur residente in Bulgaria.
E’ da tempo, ormai, che i giudici tributari, per quanto riguarda le procedure di notifica di atti relativi alle cartelle di pagamento, si soffermano sugli aspetti sostanziali, piuttosto che formali, della questione; limitandosi a decidere se l’atto oggetto di notifica, sia effettivamente giunto, o meno, nella sfera di conoscenza del destinatario e senza sottilizzare, più di tanto, sulle procedure con cui l’atto è stato portato a conoscenza del destinatario.
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