Roberto Petrella

L’articolo 817 del codice civile afferma che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa: la destinazione della pertinenza (nella fattispecie il posto auto) può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Il successivo articolo 518 sancisce che le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

Questo è quanto è possibile dire in un contesto in cui non è dato conoscere i contenuti del contratto di locazione e si presume che non esista un regolamento di condominio: tuttavia, sembrerebbe legittima la pretesa del proprietario di chiedere un corrispettivo per l’occupazione di un secondo posto auto.


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