Roberto Petrella

Grava sull’assemblea condominiale l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti risultato del frazionamento dell’originario appartamento attribuendole ai rispettivi titolari e determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge.

Le spese condominiali, infatti, gravano esclusivamente sul proprietario effettivo dell’unità immobiliare, e l’amministratore è tenuto ad aggiornare i propri dati alla realtà della composizione dell’edificio, ai fini del riparto, eventualmente consultando i registri immobiliari.

Così hanno deciso i giudici con la sentenza 15109/2019.


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