Genny Manfredi

Per poter fruire del reddito di cittadinanza il beneficiario (o meglio, il nucleo familiare del beneficiario) deve detenere un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30 mila secondo quanto stabilisce l’articolo 2, comma 1, lettera (b) numero (2) del decreto legge 4/2019.

L’articolo 5 (indicatore della situazione patrimoniale) comma 2 del DPCM 159/2013 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) stabilisce che il patrimonio immobiliare e’ pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore e’ cosi’ determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta..

Quindi il valore IMU dell’intero fabbricato è indipendente dalla sua destinazione d’uso ed è altresì irrilevante che il coniuge proprietario e non affidatario dei figli sia esentato dal pagamento IMU in quanto l’abitazione, o quota di essa, è assegnata con sentenza di separazione o divorzio, al coniuge affidatario.

Tuttavia, lei possiede solo il 50% dell’immobile, e quindi, ai fini del beneficio di accesso al reddito di cittadinanza è detentore di un patrimonio immobiliare di soli 29 mila euro, per cui ha diritto al reddito di cittadinanza, qualora siano rispettati gli altri requisiti anagrafici, di reddito e di patrimonio mobiliare (giacenza media in conto corrente).


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