Ornella De Bellis

Le informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche (tribunali o pubblici registri), nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali (quali, ad esempio, fallimenti, procedure concorsuali, iscrizione di ipoteche giudiziali, pignoramenti, protesti), hanno una permanenza nelle centrale rischi, pubbliche e private, pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione (articolo 7, punto 4, lettera b, del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale di cui al provvedimento del Garante numero 479/2015).

In pratica, potrà pretendere ed ottenere la cancellazione dell’evento pregiudizievole che la riguarda, dalle banche dati che lo censiscono, a partire dal decimo anno successivo alla data di trascrizione del pignoramento.


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