Può, intanto, iscrivere ipoteca sul bene ereditato dal debitore (anche sulla quota del bene, se l’immobile è stato condiviso al 50% con la propria sorella): qualora, per evitare di pagare il debito, il debitore avesse rinunciato all’eredità, il creditore insoddisfatto può rivolgersi al giudice ex articolo 524 del codice civile, in base al quale se qualcuno rinuncia all’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
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