Carla Benvenuto

Con il decesso del titolare, il diritto di abitazione si estingue ex articolo 979 del codice civile e si ha riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nello stesso soggetto, in questo caso i due nipoti del de cuius.

I diritti di uso e di abitazione sorgono in capo al coniuge superstite solo se la casa coniugale risulta essere di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra il de cuius e il coniuge superstite, con esclusione perciò di terzi. Pertanto, l’eventuale permanenza del coniuge superstite nella casa coniugale, sancita dall’articolo 540 del codice civile, non è garantita nella fattispecie, soprattutto in considerazione della circostanza che la norma citata mira a tutelate interessi morali, e non patrimoniali.

In ogni caso, si tratta di questione che riguarda esclusivamente il coniuge superstite ed i nipoti del defunto, titolari della proprietà dell’immobile.

Per quanto riguarda le eventuali morosità del de cuius rispetto alle spese condominiali e alle bollette per la fornitura di gas, luce ed acqua, al loro pagamento sono tenuti, pro quota, gli eredi del defunto fino alla data del decesso. Dalla data del decesso in poi, tali spese sono dovute dai nipoti del de cuius (in quanto proprietari dell’immobile) o, comunque, da coloro che hanno titolo ad occupare l’appartamento.


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